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	<title>Servizi Tecnici Archivi - iVisura - Backup Only</title>
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	<description>Visure, certificati, ricerche di documenti ed atti di: Agenzia del Territorio - Camera di Commercio - Conservatoria dei Registri Immobiliari</description>
	<lastBuildDate>Tue, 01 Aug 2023 14:21:23 +0000</lastBuildDate>
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	<title>Servizi Tecnici Archivi - iVisura - Backup Only</title>
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	<item>
		<title>DIVISIONE DI UN IMMOBILE</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Ivisura]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Aug 2023 10:30:22 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Con la dicitura <strong>divisione di un immobile,</strong> o <strong>frazionamento</strong>, si intende la pratica catastale che porta alla <strong>divisione in due o più parti di una singola unità immobiliare originaria;</strong> la procedura prevede la <strong>richiesta di autorizzazione</strong>, la <strong>variazione catastale e la registrazione delle eventuali nuove proprietà con atto notarile</strong>. Alla fine della procedura si avranno quindi due o più unità immobiliari contigue.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>I dati di accatastamento (vengono assegnati i nuovi subalterni) che determinano il valore fiscale del bene sono i medesimi</strong> (a meno che non si effettui anche una modifica di destinazione d’uso) <strong>ma può variare il valore commerciale del bene</strong> (nelle grandi città il valore al mq è, solitamente, più alto per gli immobili di piccole dimensioni rispetto a quelli più grandi) data la variazione della superficie dell'immobile.</p>
<p style="text-align: justify;">Riceverete una mail con il nostro <strong>preventivo dettagliato entro 3 giorni lavorativi dalla richiesta</strong>.</p>
<p>L'articolo <a href="https://backup.ivisura.it/prodotto/divisione-di-un-immobile/">DIVISIONE DI UN IMMOBILE</a> sembra essere il primo su <a href="https://backup.ivisura.it">iVisura - Backup Only</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Con la dicitura <strong>divisione di un immobile, o frazionamento di un fabbricato, </strong>si intende la pratica catastale che porta alla <strong>divisione in due o più parti di una singola unità immobiliare originaria;</strong> la procedura prevede la <strong>richiesta di autorizzazione</strong>, la <strong>variazione catastale e la registrazione delle eventuali nuove proprietà con atto notarile</strong>. Alla fine della procedura si avranno quindi due o più unità immobiliari contigue.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>I dati di accatastamento (vengono assegnati i nuovi subalterni) che determinano il valore fiscale del bene sono i medesimi</strong> (a meno che non si effettui anche una modifica di destinazione d’uso) <strong>ma può variare il valore commerciale del bene</strong> (nelle grandi città il valore al mq è, solitamente, più alto per gli immobili di piccole dimensioni rispetto a quelli più grandi) data la variazione della superficie dell&#8217;immobile.</p>
<p style="text-align: justify;">Alle nuove particelle viene attribuito il numero della particella originaria e una lettera subalterna dell’alfabeto, che, in fase di registrazione, viene automaticamente tradotto in un nuovo numero di mappa mediante PREGEO (Es. f. 56, 125 sub1 e sub2).</p>
<p>La procedura da seguire dipende dalla normativa edilizia vigente (comunale, regionale e nazionale) e dal regolamento condominiale.</p>
<p>Il tecnico incaricato dovrà:</p>
<ol>
<li style="text-align: justify;"><b>Verificare la conformità urbanistico-edilizia</b> e <strong>catastale della dcoumentazione.</strong></li>
<li style="text-align: justify;"><b>Presentare la CILA (Comunicazione Inizio Lavori Asseverata) al Comune</b>. La CILA è la pratica edilizia con cui il frazionamento viene autorizzato dal punto di vista amministrativo ed urbanistico.</li>
<li style="text-align: justify;"><b>Presentare la pratica di variazione catastale </b>con la soppressione del vecchio subalternoe la costituzione dei due (o più) nuovi.</li>
<li style="text-align: justify;"><strong>Richiesta di autorizzazione al condominio</strong> per interventi che comportano il coinvolgimento delle parti comuni.</li>
<li style="text-align: justify;">Richiesta al gestore delle forniture energetiche come elettricità o gas per l<strong>&#8216;allaccio di nuovi contatori.</strong></li>
</ol>
<p><strong>In caso di vendita di una o più delle unità immobiliari ricavate bisognarà ovviamente procedere al perfezionamento del passaggio di proprietà</strong> con atto notarile e effettuare la voltura al Catasto.</p>
<p>Affinché i nostri tecnici possano formulare un preventivo è necessario indicare:</p>
<ul>
<li>i dati catastali del bene immobile, compresa la superficie complessiva in metri quadri;</li>
<li>i dati anagrafici del proprietario del bene;</li>
<li>la tipologia del bene (es. civile abitazione, ufficio);</li>
<li>se si è in possesso dei disegni in formato digitale o cartaceo;</li>
<li>se sia necessaria la firma del nostro tecnico.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Riceverete una mail con il nostro <strong>preventivo dettagliato entro 3 giorni lavorativi dalla richiesta</strong>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>L'articolo <a href="https://backup.ivisura.it/prodotto/divisione-di-un-immobile/">DIVISIONE DI UN IMMOBILE</a> sembra essere il primo su <a href="https://backup.ivisura.it">iVisura - Backup Only</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>DEMOLIZIONE DI UN IMMOBILE</title>
		<link>https://backup.ivisura.it/prodotto/demolizione-di-un-immobile/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[Ivisura]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Aug 2023 10:20:09 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">La pratica catastale di <strong>demolizione di un immobile</strong>, totale o parziale, prevede come <strong>primo passaggio la relativa denuncia di inizio attività (D.I.A.)</strong>. Non è dunque necessario il permesso di costruire, ma è sufficiente la semplice denuncia di inizio attività, la cui mancanza costituisce un illecito amministrativo.</p>
<p style="text-align: justify;">Per quanto riguarda le, eventuali, fasi successive è doveroso <strong>distinguere tra</strong> la <strong>semplice demolizione</strong> di un immobile, la <strong>demolizione e successiva ricostruzione con medesima volumetria e sagoma preesistente</strong>, la <strong>demolizione e successiva ricostruzione con volumetria e/o sagoma diversa</strong> (in questi ultimi due casi è necessario anche il permesso di costruire relativo al nuovo fabbricato). Infatti nei casi di “demolizione e ricostruzione” l’intervento può essere inquadrato nel primo caso come mera <a href="https://backup.ivisura.it/prodotto/ristrutturazione-di-un-immobile/">ristrutturazione di immobile o ristrutturazione edilizia</a> oppure, nella seconda opzione lo stesso intervento si qualifica come nuova costruzione.</p>
<p style="text-align: justify;">Riceverete una mail con il nostro <strong>preventivo dettagliato entro 3 giorni lavorativi dalla richiesta</strong>.</p>
<p>L'articolo <a href="https://backup.ivisura.it/prodotto/demolizione-di-un-immobile/">DEMOLIZIONE DI UN IMMOBILE</a> sembra essere il primo su <a href="https://backup.ivisura.it">iVisura - Backup Only</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">La pratica catastale di <strong>demolizione di un immobile</strong>, totale o parziale, prevede come <strong>primo passaggio la relativa denuncia di inizio attività (D.I.A.)</strong>. <strong>Non</strong> è dunque <strong>necessario</strong> il <strong>permesso di costruire (o concessione edilizia</strong>, ma è sufficiente la semplice denuncia di inizio attività, la cui mancanza costituisce un <strong>illecito amministrativo</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Per quanto riguarda le, eventuali, fasi successive è doveroso <strong>distinguere tra:</strong></p>
<ul>
<li style="text-align: justify;">la <strong>semplice demolizione</strong> di un immobile,</li>
<li style="text-align: justify;">la <strong>demolizione e successiva ricostruzione con medesima volumetria e sagoma preesistente</strong>,</li>
<li style="text-align: justify;">la <strong>demolizione e successiva ricostruzione con volumetria e/o sagoma diversa.</strong></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Negli ultimi due casi è necessario anche il permesso di costruire relativo al nuovo fabbricato). Infatti nei casi di “<strong>demolizione e ricostruzione</strong>” l’intervento può essere inquadrato nel primo caso come mera <a href="https://backup.ivisura.it/prodotto/ristrutturazione-di-un-immobile/">ristrutturazione di immobile o ristrutturazione edilizia</a> oppure, nella seconda opzione lo stesso intervento si qualifica come <strong>nuova costruzione</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">E&#8217; importante sottolineare che, se la <strong>demolizione</strong> di un <strong>fabbricato costruito abusivamente</strong>, chi compie l&#8217;<strong>abuso edilizio </strong>è tenuto a demolirlo anche dopo molti anni. Non importa che, nel frattempo, il reato sia caduto in prescrizione. In altri termini, al contrario dell’illecito penale, l’<strong>ordine di demolizione </strong>impartito dal giudice o dal Comune <strong>non si prescrive mai </strong>e può essere intimato anche al successivo acquirente dell’immobile (il quale, tuttavia, non è responsabile penalmente per l’abuso). L’ordine di demolizione non può essere intimato se è in corso una richiesta di sanatoria.</p>
<p>Affinché i nostri tecnici possano formulare un preventivo è necessario indicare:</p>
<ul>
<li>i dati catastali del bene immobile, compresa la superficie complessiva in metri quadri;</li>
<li>i dati anagrafici del proprietario del bene;</li>
<li>se si tratta di una pratica del Catasto terreni;</li>
<li>se si è in possesso dei disegni in formato digitale o cartaceo;</li>
<li>se si debba procedere ad una demolizione totale o parziale del bene;</li>
<li>se sia necessaria la firma del nostro tecnico.</li>
</ul>
<p>Riceverete una mail con il nostro <strong>preventivo dettagliato entro 3 giorni lavorativi dalla richiesta</strong>.</p>
<p>L'articolo <a href="https://backup.ivisura.it/prodotto/demolizione-di-un-immobile/">DEMOLIZIONE DI UN IMMOBILE</a> sembra essere il primo su <a href="https://backup.ivisura.it">iVisura - Backup Only</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>CAMBIO DI DESTINAZIONE DI USO</title>
		<link>https://backup.ivisura.it/prodotto/cambio-di-destinazione-di-uso/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[Ivisura]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Aug 2023 10:10:58 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Con la pratica catastale di <strong>cambio di destinazione di uso,</strong> si intende la <strong>modifica dell'insieme delle modalità e delle finalità di utilizzo del bene che determinano la categoria edilizia</strong> di appartenenza, <strong>dalla quale dipende la rendita catastale</strong> e, <strong>dunque</strong>, i relativi <strong>parametri per il calcolo delle imposte</strong>. Tra le diverse destinazioni d’uso previste vi sono, ad esempio, quella residenziale, quella commerciale o quella industriale.</p>
<p style="text-align: justify;">Quando si ha la necessità o la possibilità di dover <strong>mutare la destinazione d’uso originaria del bene</strong> (es. da civile abitazione ad ufficio o viceversa) è necessario<strong> richiedere le autorizzazioni</strong> previste dalla legge,<strong> effettuare le modifiche tecniche</strong> previste <strong>e procedere a registrare tali modifiche affinché siano operative</strong>. <strong>Dopo</strong> aver ottenuto le relative autorizzazioni ed eseguito i lavori è necessario presentare una <strong>dichiarazione di variazione d’uso catastale, all’ex Ufficio dell’Agenzia del Territorio</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Riceverete una mail con il nostro <strong>preventivo dettagliato entro 3 giorni lavorativi dalla richiesta</strong>.</p>
<p>L'articolo <a href="https://backup.ivisura.it/prodotto/cambio-di-destinazione-di-uso/">CAMBIO DI DESTINAZIONE DI USO</a> sembra essere il primo su <a href="https://backup.ivisura.it">iVisura - Backup Only</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Con la pratica catastale di <strong>cambio di destinazione di uso,</strong> si intende la <strong>modifica dell&#8217;insieme delle modalità e delle finalità di utilizzo del bene che determinano la categoria edilizia</strong> di appartenenza, <strong>dalla quale dipende la rendita catastale</strong> e, <strong>dunque</strong>, i relativi <strong>parametri per il calcolo delle imposte immobiliari</strong>. Tra le diverse destinazioni d’uso previste vi sono, ad esempio, quella residenziale, quella commerciale o quella industriale.</p>
<p style="text-align: justify;">Quando si ha la necessità o la possibilità di dover <strong>cambiare la destinazione d’uso originaria del bene</strong> (es. da civile abitazione ad ufficio o viceversa) è necessario<strong> richiedere le autorizzazioni</strong> previste dalla legge,<strong> effettuare le modifiche tecniche</strong> previste <strong>e procedere a registrare tali modifiche affinché siano operative</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Se il <strong>cambio di destinazione d’uso</strong> viene realizzato <strong>senza opere evidenti</strong> all’interno dell’immobile, il proprietario <strong>non deve chiedere</strong> la <strong>concessione edilizia</strong>; l’importante, dunque, è che dietro al cambio di destinazione d’uso <strong>non realizzi un mutamento urbanistico-edilizio</strong> e non sconvolga l’assetto dell’area in cui è ricaduto l’intervento edilizio.</p>
<p style="text-align: justify;">Il tecnico incaricato o il proprietario del bene deve consultare la normativa regionale e il Piano Regolatore comunale per individuare quali ipotesi di mutamento di destinazione d’uso siano assoggettate alla <strong>concessione edilizia </strong>e quali alla <strong>DIA </strong>(<strong>Denuncia di Inizio Attività</strong>). Difatti, il testo unico sull’edilizia stabilisce che le “Regioni stabiliscono con legge quali mutamenti, connessi o non connessi a trasformazioni fisiche, dell’uso di immobili o di loro parti, sono subordinati a permesso di costruire o a denuncia di nuova attività”.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Dopo</strong> aver ottenuto le relative autorizzazioni ed eseguito i lavori è necessario presentare una <strong>dichiarazione di variazione d’uso catastale, all’Ufficio del Catasto, presso l’Agenzia del Territorio</strong>. Si può anche richiedere un <strong>cambio di destinazione di uso senza opere edilizie</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Affinché i nostri tecnici possano formulare un preventivo è necessario indicare:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>i dati catastali del bene immobile, compresa la superficie complessiva in metri quadri;</li>
<li>i dati anagrafici del proprietario del bene;</li>
<li>la tipologia del bene (es. civile abitazione, ufficio);</li>
<li>se si è in possesso dei disegni in formato digitale o cartaceo;</li>
<li>se sia necessaria la firma del nostro tecnico.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Riceverete una mail con il nostro <strong>preventivo dettagliato entro 3 giorni lavorativi dalla richiesta</strong>.</p>
<p>L'articolo <a href="https://backup.ivisura.it/prodotto/cambio-di-destinazione-di-uso/">CAMBIO DI DESTINAZIONE DI USO</a> sembra essere il primo su <a href="https://backup.ivisura.it">iVisura - Backup Only</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>REGISTRAZIONE DI VECCHIE MODIFICHE NON DICHIARATE</title>
		<link>https://backup.ivisura.it/prodotto/registrazione-di-vecchie-modifiche-non-dichiarate/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[Ivisura]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Aug 2023 10:05:51 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Qualunque modifica apportata alla situazione originaria di un immobile, deve essere prontamente comunicata agli uffici del Catasto, gestiti dall'Agenzia del Territorio.</p>
<p style="text-align: justify;">Compilando questo modulo potete richiedere un preventivo per procedere alla registrazione di vecchie modifiche apportate ai vostri immobili ma mai dichiarate all’Ufficio del catasto.</p>
<p style="text-align: justify;">Riceverete una mail con il nostro <strong>preventivo dettagliato entro 3 giorni lavorativi dalla richiesta</strong>.</p>
<p>L'articolo <a href="https://backup.ivisura.it/prodotto/registrazione-di-vecchie-modifiche-non-dichiarate/">REGISTRAZIONE DI VECCHIE MODIFICHE NON DICHIARATE</a> sembra essere il primo su <a href="https://backup.ivisura.it">iVisura - Backup Only</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Con il servizio di <strong>registrazione di vecchie modifiche non dichiarate</strong> si intende il servizio con il quale i nostri tecnici procedono a <strong>comunicare e registrare qualunque tipo di modifica apportata alla situazione originaria di un bene immobile</strong>, che non è ancora stata comunicata e registrata presso agli uffici del Catasto Agenzia del Territorio, nei modi e nei termini previsti dalle vigenti leggi nazionali e locali.</p>
<p style="text-align: justify;">Qualunque modifica apportata alla situazione originaria di un immobile, deve essere prontamente comunicata agli uffici del Catasto, gestiti dall&#8217;Agenzia del Territorio. Questo perché la legge impone che vi debba essere perfetta corrispondenza tra lo stato di fatto di ogni bene immobile e quanto è registrato nella sua banca dati. Infatti il Catasto, oltre alla principale funzione fiscale, svolge anche quella di <strong>pubblicità immobiliare</strong>, quindi praticamente tutti i i documenti relativi ai beni immobili censiti sono di libera consultazione (ciò per conoscere i dati tecnici di un bene, il nominativo del loro proprietario, etc).</p>
<p style="text-align: justify;">Con il nostro servizio potrete sanare una precedente irregolarità, relativa al compimento di opere edili che abbiano mutato lo stato originario del vostro immobile, come ad esempio, l&#8217;ampliamento, la divisione o frazionamento etc..</p>
<p style="text-align: justify;">Affinché i nostri tecnici possano formulare un preventivo è necessario indicare:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>i dati catastali dell&#8217;immobile;</li>
<li>i dati anagrafici del proprietario del bene;</li>
<li>qualunque altro dato o vostra osservazione che possa aiutarci a valutare l&#8217;intervento da svolgere.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Riceverete una mail con il nostro <strong>preventivo dettagliato entro 3 giorni lavorativi dalla richiesta.</strong></p>
<p>L'articolo <a href="https://backup.ivisura.it/prodotto/registrazione-di-vecchie-modifiche-non-dichiarate/">REGISTRAZIONE DI VECCHIE MODIFICHE NON DICHIARATE</a> sembra essere il primo su <a href="https://backup.ivisura.it">iVisura - Backup Only</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
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			</item>
		<item>
		<title>ACCATASTAMENTO DI FABBRICATI EX RURALI</title>
		<link>https://backup.ivisura.it/prodotto/accatastamento-di-fabbricati-ex-rurali/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[Ivisura]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Aug 2023 10:00:29 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">I <strong>titolari di diritti reali su fabbricati ex rurali</strong>, hanno l’<strong>obbligo di dichiararli al Catasto</strong> edilizio urbano. I fabbricati rurali sono gli immobili che rientrano nelle <strong>classificazioni</strong> <strong>A6</strong>, <strong>abitazioni rurali</strong>, <strong>o</strong> <strong>D10</strong>, <strong>fabbricati strumentali alle attività agricole</strong>. Il servizio ha per oggetto immobili che in precedenza erano classificati in catasto come rurali ma in seguito hanno modificato tale caratteristica.</p>
<p style="text-align: justify;">Per i fabbricati già censiti al Catasto Terreni, il termine è scaduto il 30 novembre 2012. In caso di mancato adempimento, il Comune chiede agli intestatari catastali di presentare la dichiarazione di aggiornamento e, qualora gli stessi non vi provvedano, gli uffici provinciali - Territorio procedono all’accertamento in sostituzione del soggetto inadempiente, con oneri a carico dello stesso e applicano le sanzioni previste dalla legge.</p>
<h3 style="text-align: justify;"><strong>Quali sono i fabbricati interessati </strong></h3>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;"><strong>Oltre ai fabbricati rurali</strong>, come comunicato dall’Agenzia, devono essere <strong>dichiarati</strong> al <strong>Catasto Fabbricati</strong> <strong>le costruzioni ancora censite al Catasto Terreni con le</strong> <strong>seguenti destinazioni</strong>:</p>
</blockquote>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Fabbricato promiscuo (FABB PROMIS)</strong></li>
<li><strong>Fabbricato rurale (FABB RURALE)</strong></li>
<li><strong>Fabbricato rurale diviso in subalterni (FR DIV SUB)</strong></li>
<li><strong>Porzione da accertare di fabbricato rurale (PORZ ACC FR)</strong></li>
<li><strong>Porzione di fabbricato rurale (PORZ DI FR)</strong></li>
<li><strong>Porzione rurale di fabbricato promiscuo (PORZ RUR FP)</strong></li>
<li><strong>Descrizione riconducibile, secondo gli usi locali, a fabbricato rurale (per il Catasto tavolare)</strong></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">
<p>L'articolo <a href="https://backup.ivisura.it/prodotto/accatastamento-di-fabbricati-ex-rurali/">ACCATASTAMENTO DI FABBRICATI EX RURALI</a> sembra essere il primo su <a href="https://backup.ivisura.it">iVisura - Backup Only</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Il nostro servizio di <strong>accatastamento di fabbricati ex rurali</strong>  ed ex rurali è rivolto ai <strong>titolari di diritti reali su fabbricati rurali ed ex rurali</strong>, per essi infatti esiste l’obbligo di <strong>dichiarazione al Catasto edilizio urbano</strong>. Per <strong>fabbricati rurali</strong> si intendono quegli immobili che rientrano nelle classificazioni <strong>A6</strong>, abitazioni rurali, o <strong>D10</strong>, fabbricati strumentali alle attività agricole. Il servizio ha per oggetto immobili che in precedenza erano classificati in catasto come rurali ma in seguito hanno modificato tale caratteristica.</p>
<p style="text-align: justify;">Per i fabbricati già censiti al Catasto Terreni, il termine è scaduto il 30 novembre 2012. In caso di mancato adempimento, il Comune chiede agli intestatari catastali di presentare la dichiarazione di aggiornamento e, qualora gli stessi non vi provvedano, gli uffici provinciali del Territorio procedono all’accertamento in sostituzione del soggetto inadempiente, con oneri a carico dello stesso e applicano le sanzioni previste dalla legge.</p>
<h3>Opzioni</h3>
<h3><strong>Quali fabbricati sono interessati </strong></h3>
<p style="text-align: justify;"><strong>Oltre ai fabbricati rurali</strong>, ricorda l’Agenzia, devono essere <strong>dichiarati</strong> al <strong>Catasto Fabbricati</strong> <strong>le costruzioni ancora censite al Catasto Terreni con le</strong> <strong>seguenti destinazioni</strong>:</p>
<ul>
<li style="text-align: justify;">Fabbricato promiscuo (FABB PROMIS)</li>
<li style="text-align: justify;">Fabbricato rurale (FABB RURALE)</li>
<li style="text-align: justify;">Fabbricato rurale diviso in subalterni (FR DIV SUB)</li>
<li style="text-align: justify;">Porzione da accertare di fabbricato rurale (PORZ ACC FR)</li>
<li style="text-align: justify;">Porzione di fabbricato rurale (PORZ DI FR)</li>
<li style="text-align: justify;">Porzione rurale di fabbricato promiscuo (PORZ RUR FP)</li>
<li style="text-align: justify;">Descrizione riconducibile, secondo gli usi locali, a fabbricato rurale (per il Catasto tavolare)</li>
</ul>
<h3>Dati da fornire</h3>
<p style="text-align: justify;">Affinché i nostri tecnici possano procedere all&#8217;<strong>accatastamento di fabbricati ex rurali</strong> è necessario indicare:</p>
<ul>
<li>i dati catastali del bene immobile, compresa la superficie complessiva in metri quadri;</li>
<li>i dati anagrafici del proprietario del bene;</li>
<li>la tipologia del bene (es. civile abitazione, ufficio);</li>
<li>se è necessaria una pratica del Catasto terreni;</li>
<li>se si è in possesso dei disegni in formato digitale o cartaceo;</li>
<li>se sia necessaria la firma del nostro tecnico.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">E&#8217; necessario distinguere tra:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Fabbricati per i quali <strong>non ci sono state superfetazioni</strong>, cioé parti o corpi di fabbrica aggiunte dopo la sua ultimazione;</li>
<li>Fabbricati per i quali <strong>ci sono state superfetazioni.</strong></li>
</ul>
<h3><u>Informazioni aggiuntive</u></h3>
<p style="text-align: justify;">Per approfondire l&#8217;argomento potete leggere la guida: <a href="https://backup.ivisura.it/articoli-cosa-fare-per/accatastamento-di-fabbricati-rurali-ed-ex-rurali/">accatastamento di fabbricati rurali ed ex rurali</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Il costo del servizio è di <strong>€ 500,00 </strong>per i <strong>fabbricati</strong> sui quali<strong> non ci sono state superfetazioni; € 900,00 </strong>(con un sovrapprezzo di<strong> € 400,00 </strong>rispetto al caso precedente per l&#8217;esecuzione del rilievo) per quelli sui quali ci sono state <strong>superfetazioni</strong>. I costi indicati sono compresivi della fornitura della visura del bene(che verrà recapitata via mail, con un file PDF), della documentazione della pratica ed includono tributi, diritti erariali e spese varie.</p>
<p style="text-align: justify;">I tempi di disbrigo della pratica verrano comunicati quando il tecnico incaricato prenderà visione dei dati forniti.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>L'articolo <a href="https://backup.ivisura.it/prodotto/accatastamento-di-fabbricati-ex-rurali/">ACCATASTAMENTO DI FABBRICATI EX RURALI</a> sembra essere il primo su <a href="https://backup.ivisura.it">iVisura - Backup Only</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>AMPLIAMENTO DI UN BENE IMMOBILE</title>
		<link>https://backup.ivisura.it/prodotto/ampliamento-di-un-bene-immobile/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[Ivisura]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Aug 2023 09:55:10 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://backup.ivisura.it/site/prodotto/ampliamento-bene-immobile/</guid>

					<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">La pratica catastale di <strong>ampliamento di un bene immobile</strong> (effettuata mediante <strong>il software ministeriale DOCFA) </strong>viene effettuata per  dichiarare e registrare agli uffici dell'Agenzia del Territorio un <strong>aumento della superficie originaria di un immobile</strong>, dunque comporta <strong>in genere</strong> un <strong>aumento del valore commerciale del bene</strong>. <strong>I dati di accatastamento</strong> che determinano il valore fiscale del bene <strong>sono i medesimi</strong> (<strong>a meno che non si effettui anche una modifica di destinazione d’uso</strong>) ma può variare il valore commerciale del bene (nelle grandi città il valore al mq è, solitamente, più alto per gli immobili di piccole dimensioni rispetto a quelli più grandi) in virtù dell’aumento di superficie dell’unità immobiliare.</p>
<p style="text-align: justify;">Riceverete una mail con il nostro <strong>preventivo dettagliato entro 3 giorni lavorativi dalla richiesta</strong>.</p>
<p>L'articolo <a href="https://backup.ivisura.it/prodotto/ampliamento-di-un-bene-immobile/">AMPLIAMENTO DI UN BENE IMMOBILE</a> sembra essere il primo su <a href="https://backup.ivisura.it">iVisura - Backup Only</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">La pratica catastale di <strong>ampliamento di un bene immobile</strong> (effettuata mediante <strong>il software ministeriale DOCFA) </strong>viene effettuata per dichiarare e registrare agli uffici dell&#8217;Agenzia del Territorio un <strong>aumento della superficie originaria di un immobile</strong>, dunque comporta <strong>in genere</strong> un <strong>aumento del valore commerciale del bene</strong>. Si parla di &#8220;realizzazione di qualsiasi aggiunta contigua al perimetro dell’unità immobiliare&#8221;. <strong>I dati di accatastamento</strong> dell&#8217;immobile, che determinano il valore fiscale del bene, <strong>sono i medesimi</strong> (<strong>a meno che non si effettui anche una modifica di destinazione d’uso</strong>) ma può variare il valore commerciale del bene (nelle grandi città il valore al mq è, solitamente, più alto per gli immobili di piccole dimensioni rispetto a quelli più grandi), in virtù dell’aumento di superficie dell’unità immobiliare.</p>
<p>Esempi di <strong>ampliamento di un bene immobile </strong>sono: chiusura di un balcone o loggiato, tamponatura perimetrale di un portico preesistente, realizzazione di una veranda etc..</p>
<p style="text-align: justify;">Perché si parli di <strong>ampliamento, e non di una nuova costruzione, l&#8217;aumento di superficie deve essere contiguo al fabbricate esistente</strong>. Nei casi in cui (materialmente, tecnicamente o giuridicamente)  non sia possibile realizzare l’ampliamento in aderenza alla parte preesistente, si può concedere la realizzazione di un corpo edilizio separato questo, però, avrà  carattere accessorio di quello principale (es.: magazzino, autorimessa etc.).</p>
<p style="text-align: justify;">La pratica edilizia di <strong>ampliamento di un bene immobile</strong> è vincolata dall&#8217;insieme degli elementi normativi e limitativi previsti dagli strumenti urbanistici vigenti per l’area di progetto, quali: indice territoriale, indice di fabbricabilità fondiaria, distanze dai confini, altezze degli edifici, vincoli sulle destinazioni e, nel caso di ampliamenti, ovviamente bisogna considerare anche la superficie o la volumetria dell’edificio esistente, da sommare a quelle di intervento, per la verifica ed il rispetto degli standards urbanistici.</p>
<p style="text-align: justify;">Se, invece, gli interventi sono volti a <strong>trasformare gli organismi edilizi, sino a giungere ad un bene immobile, in tutto o in parte, diverso dal precedente si tratta di un intervento di <a href="https://backup.ivisura.it/prodotto/ristrutturazione-di-un-immobile/">ristrutturazione di un immobile</a>.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Affinché i nostri tecnici possano formulare un preventivo è necessario indicare:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>i dati catastali del bene immobile, compresa la superficie complessiva in metri quadri;</li>
<li>i dati anagrafici del proprietario del bene;</li>
<li>la tipologia del bene (es. civile abitazione, ufficio);</li>
<li>se è necessaria una pratica del Catasto terreni;</li>
<li>se si è in possesso dei disegni in formato digitale o cartaceo;</li>
<li>se sia necessaria la firma del nostro tecnico.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Riceverete una mail con il nostro <strong>preventivo dettagliato entro 3 giorni lavorativi dalla richiesta</strong>.</p>
<p>&nbsp;</p>
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			</item>
		<item>
		<title>ACCATASTAMENTO DI NUOVA COSTRUZIONE</title>
		<link>https://backup.ivisura.it/prodotto/accatastamento-di-nuova-costruzione/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[Ivisura]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Aug 2023 09:50:22 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://backup.ivisura.it/site/?post_type=product&#038;p=380</guid>

					<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">I <strong>fabbricati di nuova costruzione</strong> <strong>devono essere dichiarati</strong>, dai proprietari del bene, <strong>all'Ufficio del Catasto</strong>, tramite l’accatastamento di nuova costruzione, <strong>entro il trentesimo giorno successivo a quello in cui sono divenuti utilizzabili</strong> per l’uso al quale sono destinate, ovvero al giorno in cui sono state ultimate le modifiche, per quelle già censite (ex circolare n. 3 del 2006 dell'Agenzia del Territorio). Agli effetti della denuncia al Catasto <strong>conta l'effettivo utilizzo o utilizzabilità</strong> e <strong>non</strong> ha alcuna rilevanza l'<strong>ultimazione dei lavori o l'abitabilità</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Il procedimento <strong>serve ad attribuire un valore fiscale al bene posseduto</strong>. Per determinare il valore il tecnico esegue una <strong>stima dei fabbricati limitrofi con caratteristiche simili</strong>, al fine di accertare quale tipo di <strong>accatastamento è più congruo</strong>, attribuendo identificativi (<strong>classe, categoria</strong>) <strong>e rendita</strong> dell’unità immobiliare. Dopo la registrazione dell’accatastamento il Catasto ha tempo un anno per verificare i dati del classamento.</p>
<p style="text-align: justify;">Riceverete una mail con il nostro <strong>preventivo dettagliato entro 3 giorni lavorativi dalla richiesta</strong>.</p>
<p>L'articolo <a href="https://backup.ivisura.it/prodotto/accatastamento-di-nuova-costruzione/">ACCATASTAMENTO DI NUOVA COSTRUZIONE</a> sembra essere il primo su <a href="https://backup.ivisura.it">iVisura - Backup Only</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Il servizio di <strong>accatastamento di nuova costruzione</strong> è rivolto ai <strong>proprietari di  fabbricati di nuova costruzione</strong>, essi infatti devono essere dichiarati, dai proprietari del bene, all&#8217;Ufficio del Catasto, tramite la pratica di <strong>accatastamento di nuova costruzione</strong>, entro il trentesimo giorno successivo a quello in cui sono divenuti utilizzabili, per l’uso al quale sono destinate; ovvero al giorno in cui sono state ultimate le modifiche, per quelle già censite (ex circolare n. 3 del 2006 dell&#8217;Agenzia del Territorio). Agli effetti della denuncia al Catasto conta l&#8217;effettivo utilizzo o utilizzabilità del bene e non ha alcuna rilevanza l&#8217;ultimazione dei lavori o l&#8217;attribuzione  della abitabilità.</p>
<p style="text-align: justify;">Il procedimento di <strong>accatastamento di beni immobili</strong> è volto ad attribuire un valore fiscale al bene posseduto, che servirà alla determinazione delle relative imposte. Per determinare il valore il tecnico incaricato esegue una stima dei fabbricati limitrofi con caratteristiche simili, al fine di accertare quale tipo di accatastamento è più congruo, attribuendo <strong>identificativi</strong> (<strong>classe</strong>, <strong>categoria</strong>) e <strong>rendita</strong> <strong>fiscale</strong> dell’unità immobiliare. Dopo la registrazione dell’accatastamento il Catasto, gestito dall&#8217;Agenzia del Territorio, ha tempo un anno per verificare i dati del classamento.</p>
<p style="text-align: justify;">E’ necessario, inoltre, predisporre, prima dell&#8217;accatastamento di una nuova costruzione, l&#8217;inserimento in mappa redatto da un tecnico abilitato, secondo la circolare n. 2 del 1988 dell&#8217;Agenzia del Territorio per il passaggio da catasto terreni a catasto urbano.</p>
<p>Affinché i nostri tecnici possano formulare un preventivo per l&#8217;accatastamento fabbricato è necessario indicare:</p>
<ul>
<li>i dati catastali del bene immobile, compresa la superficie complessiva in metri quadri;</li>
<li>i dati anagrafici del proprietario del bene;</li>
<li>la tipologia del bene (es. civile abitazione, ufficio);</li>
<li>se è necessaria una pratica del Catasto terreni;</li>
<li>se si è in possesso dei disegni in formato digitale o cartaceo;</li>
<li>se sia necessaria la firma del nostro tecnico.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><strong>Riceverete una mail con il preventivo, redatto da un nostro tecnico di fiducia, dettagliato e gratuito entro 3 giorni lavorativi dalla richiesta.</strong></p>
<p>L'articolo <a href="https://backup.ivisura.it/prodotto/accatastamento-di-nuova-costruzione/">ACCATASTAMENTO DI NUOVA COSTRUZIONE</a> sembra essere il primo su <a href="https://backup.ivisura.it">iVisura - Backup Only</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>TIPO MAPPALE</title>
		<link>https://backup.ivisura.it/prodotto/tipo-mappale/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[Ivisura]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Aug 2023 09:15:26 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://backup.ivisura.it/site/prodotto/tipo-mappale/</guid>

					<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Con l’espressione <strong>tipo mappale</strong> si intende la procedura di <strong>aggiornamento cartografico</strong> <strong>per nuovi fabbricati. </strong>La procedura<strong> tipo mappale del </strong> <strong>Catasto Terreni</strong> (<strong>mediante</strong> il software ministeriale <strong>PREGEO</strong>), è utilizzata dai possessori di <strong>particelle sulle quali sono edificati dei nuovi fabbricati</strong>, <strong>per aggiornare la mappa catastale</strong> attraverso l'inserimento della rappresentazione grafica del nuovo fabbricato.</p>
<p style="text-align: justify;">Riceverete una mail con il nostro <strong>preventivo dettagliato entro 3 giorni lavorativi dalla richiesta</strong>.</p>
<p>L'articolo <a href="https://backup.ivisura.it/prodotto/tipo-mappale/">TIPO MAPPALE</a> sembra essere il primo su <a href="https://backup.ivisura.it">iVisura - Backup Only</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Con l’espressione <strong>tipo mappale</strong> si intende la procedura di <strong>aggiornamento cartografico per i nuovi fabbricati. </strong>La procedura<strong> tipo mappale del </strong> <strong>Catasto Terreni</strong> (<strong>mediante</strong> il software ministeriale <strong>PREGEO</strong>), è utilizzata dai possessori di <strong>particelle sulle quali sono edificati dei nuovi fabbricati</strong>, <strong>per aggiornare la mappa catastale</strong> attraverso l&#8217;inserimento della rappresentazione grafica del nuovo fabbricato.</p>
<p style="text-align: justify;">La legge prevede che la <strong>procedura</strong>, cioé la denuncia e l’aggiornamento dei dati catastali nel caso di costruzione di nuovi fabbricati, debba essere <strong>effettuata</strong> <strong>entro 6 mesi dalla data dell’ottenimento dell’abitabilità</strong>. Tale atto è propedeutico alla presentazione della dichiarazione del nuovo fabbricato al Catasto edilizio urbano.</p>
<p>E necessario distinguere tra:</p>
<ol>
<li><strong>Tipo mappale di modesta entità </strong></li>
</ol>
<ul>
<li>per nuove costruzioni aventi superficie minore o uguale a 20 mq</li>
<li>per ampliamenti aventi superficie inferiore o uguale al 50% di quella già rappresentata in mappa</li>
</ul>
<ol start="2">
<li><strong>Tipo mappale in deroga</strong> (non prevede l’inserimento di una nuova geometria), il fabbricato è già correttamente rappresentato in mappa ed occorre solo trasferire la particella alla categoria “Ente Urbano”</li>
</ol>
<ul>
<li>Tipo mappale di fabbricati rurali</li>
<li>Tipo mappale di fabbricati già Ente Urbano ma non censiti al Catasto fabbricati</li>
<li>Tipo mappale che contempla la sola richiesta di fusione di particelle</li>
<li>Tipo mappale per nuova costruzione con area di sedime corrispondente al perimetro dell’intera particella</li>
<li>Tipo mappale per demolizione di fabbricato</li>
</ul>
<ol start="3">
<li><strong>Tipo mappale con la nuova procedura informatizzata ex circolare n. 2/88</strong>, recante nuove procedure per il trattamento automatizzato degli aggiornamenti cartografici</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">Affinché i nostri tecnici possano formulare un preventivo è necessario indicare:</p>
<ul>
<li>i dati catastali del bene immobile, compresa la superficie complessiva in metri quadri;</li>
<li>i dati anagrafici del proprietario del bene;</li>
<li>la tipologia del bene (es. civile abitazione, ufficio);</li>
<li>se si è in possesso dei disegni in formato digitale o cartaceo;</li>
<li>se è necessario il rilievo del nostro tecnico;</li>
<li>se sia necessaria la firma del nostro tecnico;</li>
<li>se si tratta di una procedura di tipo mappale in deroga, di modesta entità o ex Circolare 2/88.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Riceverete una mail con il nostro <strong>preventivo dettagliato entro 3 giorni lavorativi dalla richiesta</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Se, invece dovete procedere all&#8217;<strong>aggiornamento cartografico </strong>con<strong> frazionamento della particella originale,</strong> sia essa un<strong> immobile o un terreno </strong>dovete intraprendere la procedura di<strong><a href="https://backup.ivisura.it/prodotto/tipo-frazionamento/"> tipo frazionamento</a>. </strong></p>
<p style="text-align: justify;">Per mappa catastale si intende <strong>mappa-disegno</strong> di una data <strong>parte</strong> di <strong>territorio comunale, </strong>generalmente in <strong>scala 1:2000</strong>, del territorio, raffigurante la <strong>sagoma dei terreni o dei fabbricati</strong> con i relativi <strong>dati catastali</strong> (particelle o mappali). Con la mappa catastale è possibile visualizzare i confini delle particelle/mappali di terreni e fabbricati. La mappa viene prodotta in <strong>formato A4 o A3</strong> ed è rilasciata dall&#8217;Agenzia del Territorio, con gli aggiornamenti da essa eseguiti sino alla della richiesta.</p>
<p>L'articolo <a href="https://backup.ivisura.it/prodotto/tipo-mappale/">TIPO MAPPALE</a> sembra essere il primo su <a href="https://backup.ivisura.it">iVisura - Backup Only</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>TIPO FRAZIONAMENTO</title>
		<link>https://backup.ivisura.it/prodotto/tipo-frazionamento/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[Ivisura]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Aug 2023 08:45:25 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://backup.ivisura.it/site/prodotto/tipo-frazionamento/</guid>

					<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Con l’espressione <strong>tipo frazionamento</strong> si intende la procedura di <strong>aggiornamento cartografico con frazionamento della particella originale, immobile o terreno. La procedura Tipo frazionamento del Catasto Terreni</strong> (<strong>mediante</strong> il software ministeriale <strong>PREGEO</strong>), è utilizzata nel caso in cui si <strong>individua e stabilisce</strong> su una mappa catastale il <strong>frazionamento di una particella originale. Si può procedete con un frazionamento immobile o un frazionamento terreno</strong>. Alle nuove particelle viene attribuito il numero della particella originaria e una lettera subalterna dell’alfabeto, che, in fase di registrazione, viene automaticamente tradotto in un nuovo numero di mappa mediante PREGEO (Es. f. 56, 125 sub1 e sub2)</p>
<p style="text-align: justify;">Riceverete una mail con il nostro <strong>preventivo dettagliato entro 3 giorni</strong> <strong>lavorativi dalla richiesta</strong>.</p>
<p>L'articolo <a href="https://backup.ivisura.it/prodotto/tipo-frazionamento/">TIPO FRAZIONAMENTO</a> sembra essere il primo su <a href="https://backup.ivisura.it">iVisura - Backup Only</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Con l’espressione <strong>tipo frazionamento</strong> si intende la procedura di <strong>aggiornamento cartografico con frazionamento della particella originale, sia essa un immobile o un terreno. Si può procedere con il frazionamento di un immobile o con il frazionamento di un terreno. </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>La procedura Tipo frazionamento del Catasto Terreni</strong> (<strong>mediante</strong> il software ministeriale <strong>PREGEO</strong>), è utilizzata nel caso in cui si <strong>individua e stabilisce</strong> su una mappa catastale il <strong>frazionamento di una particella originale. </strong>Alle nuove particelle viene attribuito il numero della particella originaria e una lettera subalterna dell’alfabeto, che, in fase di registrazione, viene automaticamente tradotto in un nuovo numero di mappa mediante PREGEO (Es. f. 56, 125 sub1 e sub2).</p>
<p style="text-align: justify;">La legge prevede che la procedura di <strong>tipo frazionamento</strong>, cioè la <strong>denuncia e aggiornamento dei dati catastali</strong> nel caso in cui un terreno o un immobile vengano suddivisi in due o più parti (in genere in ragione di un passaggio di proprietà a vario titolo), debba essere <strong>approvata</strong> del competente ufficio dell’A<strong>genzia del Territorio entro sei mesi dalla data di rilascio dell’estratto di mappa utilizzato per la redazione dello stesso</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">La legge impone che vi sia perfetta e pronta corrispondenza tra lo stato di fatto di un bene  immobile e quanto registrato al Catasto. Quindi una dopo la redazione e lapprovazione della procedura di aggiornamento cartografico è necessario redigere l&#8217;atto notarile di trasferimento della proprietà ed effettuare la <a href="https://backup.ivisura.it/prodotto/voltura-catastale/">voltura catastale</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Affinché i nostri tecnici possano formulare un preventivo è necessario indicare:</p>
<ul>
<li>i dati catastali del bene immobile, compresa la superficie complessiva in metri quadri;</li>
<li>i dati anagrafici del proprietario del bene;</li>
<li>la tipologia del bene (es. civile abitazione, ufficio);</li>
<li>se si è in possesso dei disegni in formato digitale o cartaceo;</li>
<li>se sia necessaria la firma del nostro tecnico.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Riceverete una mail con il nostro <strong>preventivo dettagliato entro 3 giorni</strong> <strong>lavorativi dalla richiesta</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Per mappa catastale si intende <strong>mappa-disegno</strong> di una data <strong>parte</strong> di <strong>territorio comunale, </strong>generalmente in <strong>scala 1:2000</strong>, del territorio, raffigurante la <strong>sagoma dei terreni o dei fabbricati</strong> con i relativi <strong>dati catastali</strong> (particelle o mappali). Con la mappa catastale è possibile visualizzare i confini delle particelle/mappali di terreni e fabbricati. La mappa viene prodotta in <strong>formato A4 o A3</strong> ed è rilasciata dall&#8217;Agenzia del Territorio, con gli aggiornamenti da essa eseguiti sino alla della richiesta.</p>
<p>L'articolo <a href="https://backup.ivisura.it/prodotto/tipo-frazionamento/">TIPO FRAZIONAMENTO</a> sembra essere il primo su <a href="https://backup.ivisura.it">iVisura - Backup Only</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
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			</item>
		<item>
		<title>RISTRUTTURAZIONE DI UN IMMOBILE</title>
		<link>https://backup.ivisura.it/prodotto/ristrutturazione-di-un-immobile/</link>
					<comments>https://backup.ivisura.it/prodotto/ristrutturazione-di-un-immobile/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ivisura]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Aug 2023 08:40:16 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://backup.ivisura.it/site/prodotto/ristrutturazione-immobile/</guid>

					<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Con l’espressione <strong>ristrutturazione di un immobile</strong> <strong>o ristrutturazione edilizia</strong> si intende quell’insieme sistematico di <strong>interventi edilizi atti a trasformare un immobile esistente attraverso il ripristino, la sostituzione, la modifica o l'eliminazione di vecchi elementi architettonici o</strong> attraverso l'<strong>inserimento di nuovi elementi ed impianti</strong> (es. apertura o chiusura di porte, demolizione o costruzione di muri divisori). Nel dettaglio l’intervento è definito dal Testo Unico dell'Edilizia D.P.R. 380/01 all'art.3, comma 1, lettera d. A differenza del restauro o del risanamento, tuttavia, gli interventi di ristrutturazione edilizia sono rivolti alla<strong> trasformazione del bene, sino a giungere ad un bene immobile, in tutto o in parte, diverso dal precedente</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Riceverete una mail con il nostro <strong>preventivo dettagliato entro 3 giorni lavorativi dalla richiesta</strong>.</p>
<p>L'articolo <a href="https://backup.ivisura.it/prodotto/ristrutturazione-di-un-immobile/">RISTRUTTURAZIONE DI UN IMMOBILE</a> sembra essere il primo su <a href="https://backup.ivisura.it">iVisura - Backup Only</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Con l’espressione <strong>ristrutturazione di un immobile</strong> <strong>o ristrutturazione edilizia</strong> si intende quell’insieme sistematico di <strong>interventi edilizi atti a trasformare un immobile esistente attraverso il ripristino, la sostituzione, la modifica o l&#8217;eliminazione di vecchi elementi architettonici o</strong> attraverso l&#8217;<strong>inserimento di nuovi elementi ed impianti</strong> (es. apertura o chiusura di porte, demolizione o costruzione di muri divisori). Nel dettaglio l’intervento è definito dal Testo Unico dell&#8217;Edilizia D.P.R. 380/01 all&#8217;art.3, comma 1, lettera d. A differenza del restauro o del risanamento, tuttavia, gli interventi di ristrutturazione edilizia sono rivolti a <strong>trasformare gli organismi edilizi, sino a giungere ad un bene immobile, in tutto o in parte, diverso dal precedente</strong>.</p>
<p>E&#8217;importante differenziare la vedra e propria ristrutturazione edilizia dagli interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria.</p>
<p>I <strong>lavori di ristrutturazione edilizia</strong> sono <b>interventi atti a trasformare gli edifici</b> esistenti attraverso il ripristino, la sostituzione, la modifica o l’eliminazione di vecchi elementi architettonici o attraverso l’inserimento di nuovi elementi ed impianti. Ecco alcuni esempi:</p>
<ol>
<li><strong>demolizione</strong> seguita dalla ricostruzione del manufatto, purché la riedificazione assicuri la piena <strong>conformità di sagome e di volume</strong> tra il vecchio e il nuovo edificio;</li>
<li>trasformazione di superfici accessorie (come sottotetti o scantinati) in superfici utili (abitazioni);</li>
<li><strong>ampliamenti</strong> contenuti entro il<strong> 20% della volumetria esistente;</strong></li>
<li>cambio di <strong>destinazione d’uso</strong>;</li>
<li>frazionamento di unità immobiliari;</li>
<li>modifica dei prospetti dell’edificio.</li>
</ol>
<p>Sono lavori di <strong>manutenzione ordinaria</strong> gli interventi edilizi necessari alla <b>riparazione delle finiture e dei materiali esistenti di un edificio</b>, come ad esempio:</p>
<ol>
<li>sostituzione di pavimenti, di impianti esistenti;</li>
<li>rifacimento di un bagno, una cucina</li>
<li>spostamento di una porta o di un tramezzo</li>
<li>sostituzione e manutenzione di parti di impianti esistenti.</li>
</ol>
<p>Sono lavori di manutenzione straordinaria quelle opere necessarie alla <b>sostituzione e/o al rinnovamento di parti strutturali dell’edificio</b>, come ad esempio:</p>
<ol>
<li>sostituzione di infissi esterni e serramenti o persiane con serrande, con modifica di materiale e di tipologia di infisso;</li>
<li>realizzazione e adeguamento di opere accessorie come canne fumarie, centrali termiche, scale di sicurezza, ascensori, ecc.;</li>
<li>consolidamento delle strutture nelle fondazioni o in elevazione;</li>
<li>rifacimento di scale e rampe.</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">La pratica di <strong>ristrutturazione di un immobile</strong> in genere prevede la presentazione della CILA, Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata, necessaria per informare gli uffici del Catasto delle modifiche apportate.</p>
<p style="text-align: justify;">Affinché i nostri tecnici possano formulare un preventivo è necessario indicare:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>i dati catastali del bene immobile;</li>
<li>i dati anagrafici del proprietario del bene.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Riceverete una mail con il nostro <strong>preventivo dettagliato entro 3 giorni lavorativi dalla richiesta</strong>.</p>
<p>L'articolo <a href="https://backup.ivisura.it/prodotto/ristrutturazione-di-un-immobile/">RISTRUTTURAZIONE DI UN IMMOBILE</a> sembra essere il primo su <a href="https://backup.ivisura.it">iVisura - Backup Only</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
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